Si trasmette comunicazione pervenuta dall’Agenzia delle Entrate:
Oggetto: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art.2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, e successive modificazioni e integrazioni.
Si comunica che, in attuazione della norma richiamata in oggetto, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha predisposto le proposte di variazione colturale, relative alle dichiarazioni 2023, e le ha trasmesse all’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento della banca dati catastale. Conseguentemente, il 15 dicembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali relative alle dichiarazioni 2023. Gli elenchi delle particelle aggiornate sono disponibili anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tali elenchi possono anche essere consultati presso la sede dello scrivente Ufficio Provinciale – Territorio. I contribuenti che dovessero riscontrare delle incongruenze nell’avvenuto aggiornamento della banca dati catastale possono presentare ricorso (ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 e s.m.i.) avverso le suddette variazioni dei redditi, entro il termine di 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia. È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate presentare una richiesta di rettifica in autotutela (modello 14T fac – simile di richiesta di esercizio dell’autotutela). In ogni caso, la richiesta stessa non interrompe o sospende il termine di 120 gg. ai fini della presentazione del ricorso.