Bando CQAP Langhirano – Imposta di bollo – Fattura immediata e differita

  1. Si trasmette il Bando per la selezione dei Componeneti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Langhirano:

Bando

Modello Domanda Candidatura

Prot.N.0011646/2019 – Comunicazione –

2. Imposta di bollo da versare solo per le fatture elaborate e non scartate dallo SdI:   Circolare

Con la recente Circolare 17 giugno 2019, n. 14, l’Agenzia ha fornito chiarimenti anche in merito all’imposta di bollo sulla fattura elettronica.

In particolare è stato precisato che:

  • la fattura elettronica “scartata” da SdI si considera non emessa e, conseguentemente, in questo caso non sorge neppure il presupposto del tributo; è ulteriormente precisato che le fatture soggette al calcolo del bollo sono quelle per le quali SdI ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento;
  • per assolvere il pagamento non vi è alcuna preventiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria;
  • la scadenza prevista per il giorno 20 del primo mese successivo per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare riguarda tutte le fatture elettroniche, dovendo comunque riportare la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014;
  • il servizio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia rappresenta un’agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via SdI, non esaustivo; pertanto i contribuenti devono verificare gli importi proposti, nonché procedere ad eventuali integrazioni

3. Fattura immediata e fattura differita: cosa cambia dal 1° luglio

A decorrere dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le modifiche previste, con l’introduzione della fattura elettronica, ai termini di invio delle fatture immediate, con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell’operazione nella fattura.

Non cambierà, invece, la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva in due differenti modi, distinguendo tra emissione della fattura immediata ed emissione di una fattura differita riepilogativa di più operazioni. Ma procediamo con ordine.

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Il D.L. 119/2018 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata viene emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972. Fino al 30 giugno 2019 la fattura immediata è emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.

L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 6 citato, per le operazioni nazionali, corrisponde:

  • alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
  • alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
  • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Le cessioni i cui effetti traslativi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, l’effettuazione è all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In base alle nuove regole la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 3 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 13 luglio, riportando la data di effettuazione dell’operazione (3 luglio) nella fattura.

In deroga a queste disposizioni, per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (triangolazione), la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Si tratta del caso in cui il fornitore consegni direttamente i beni al cliente finale (cessionario del proprio cliente).

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996), nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

Riprendendo il precedente esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.

In conclusione, i termini di emissione della fattura differita non cambiano anche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigore l’obbligo di indicare in fattura, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. g-bis), D.P.R. 633/1972, la data in cui è effettuata l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Sul punto, la circolare 14/E/2019 ha chiarito che, laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da ddt – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.

Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019 si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

Infine, il 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura: non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva, mentre sono ridotte dell’80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.

Questo termine vale per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, per i mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre.

In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva (articolo 6 D.Lgs. 471/1997).

Alcuni emendamenti presentati per la conversione del Decreto Crescita, richiedono una proroga della moratoria, un aumento da dieci a dodici giorni del termine di emissione della fattura immediata e modifiche anche all’obbligo di esporre la data di effettuazione.

Rimaniamo in attesa di leggere i provvedimenti definitivi.